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Diritto d’autore, banche dati e algoritmi: tutela e limiti nell’era digitale

Aggiornamento: 7 lug

Il diritto d’autore è uno strumento centrale per la protezione delle opere dell’ingegno, ma non sempre si adatta alle sfide poste dalla digitalizzazione e dai big data. In questo articolo esploriamo i confini della tutela offerta dal diritto d’autore e dagli strumenti complementari, come il diritto sui generis per le banche dati e la brevettabilità dei software, con particolare attenzione alle implicazioni per le tecnologie di data analytics.


La tutela del diritto d’autore: focus sulle forme espressive

Il diritto d’autore ha come obiettivo principale la protezione delle opere dell’ingegno, ovvero quelle creazioni originali che esprimono un contenuto informativo in forma creativa. Questa protezione si estende a tutte le forme di espressione appartenenti a qualsiasi campo dello scibile umano: letteratura, scienza, musica, arte figurativa, ingegneria, informatica, cinematografia e molto altro.

È fondamentale però comprendere che la tutela riguarda la forma espressiva, e non il contenuto informativo in sé. Ciò significa che idee, formule matematiche, dati o informazioni di per sé non sono protette dal diritto d’autore, se non vengono veicolate da una forma originale e creativa.

 

I limiti della tutela nell’era digitale: il caso dei big data

Questa distinzione tra contenuto e forma rende il diritto d’autore inadeguato a proteggere i big data e le informazioni raccolte nel contesto digitale. I dati, infatti, sono spesso semplici elementi informativi, non espressi in modo originale, e dunque non rientrano nella protezione classica del diritto d’autore.

Tuttavia, esiste un sistema di tutela specifico pensato per proteggere l’investimento economico e organizzativo nella creazione di banche dati: una disciplina autonoma che interviene proprio là dove il diritto d’autore non arriva.

 

La tutela delle banche dati: diritto d’autore e diritto sui generis

La legge distingue tra due categorie di banche dati:

  1. Banche dati creative (art. 2 l.a.)


    Se la banca dati presenta un’organizzazione originale che rifletta la personalità dell’autore, essa può essere protetta dal diritto d’autore per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.

  2. Banche dati non creative (art. 102-bis l.a.)


    Anche in assenza di creatività, chi sostiene un investimento rilevante per costituire, verificare o presentare una banca dati può godere di una tutela sui generis per 15 anni. Questa tutela:

    • si applica solo a imprese o cittadini dell’UE o stabiliti nel territorio dell’Unione;

    • consente di controllare ogni estrazione o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati.

La protezione si applica solo se i dati sono sistematicamente e metodicamente organizzati. Non è tutelabile, ad esempio, il mero accumulo di dati (come flussi di parole su Twitter raccolti senza un'organizzazione strutturata).

Inoltre, secondo la giurisprudenza europea, la tutela sui generis non si applica quando i dati rappresentano un sottoprodotto di un’attività principale, secondo la cosiddetta teoria dello spin off. Esempi classici sono i dati delle borse valori o gli elenchi degli abbonati televisivi.

 

Algoritmi e software: tra diritto d’autore e brevettabilità

Gli algoritmi e i software utilizzati per analizzare big data rappresentano un valore strategico elevato. Tuttavia, anche la loro protezione legale presenta complessità significative.

 

Protezione tramite diritto d’autore

Il diritto d’autore tutela i programmi per elaboratore nel loro complesso, ma non gli algoritmi in quanto tali. La protezione ha una durata pari alla vita dell’autore più 70 anni.

Protezione tramite brevetto

I software possono, in taluni casi, essere protetti mediante brevetto, ma la normativa è restrittiva:

  • In Europa, l’art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) esclude la brevettabilità dei programmi per computer in quanto tali. Tuttavia, un software può essere brevettabile se produce un effetto tecnico (ad esempio, migliora le prestazioni di un dispositivo o risolve un problema tecnico). È fondamentale, però, isolare gli aspetti tecnici da quelli puramente algoritmici o commerciali, per verificare la novità e non ovvietà rispetto allo stato dell’arte (prior art).

  • Negli Stati Uniti, la brevettabilità è teoricamente ammessa, ma le restrizioni sono aumentate a seguito della decisione Alice (Alice Corp. v. CLS Bank International, 2014), che ha stabilito che un brevetto non può coprire una mera idea astratta, ma deve includere un elemento inventivo ulteriore.

 

Considerazioni finali

In un contesto in continua evoluzione come quello della data economy, le normative esistenti faticano a stare al passo con l’innovazione. Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno nella loro forma espressiva, ma non protegge i dati in sé. La disciplina sulle banche dati e quella brevettuale offrono strumenti alternativi, ma presentano limiti significativi, soprattutto per la protezione degli algoritmi e dei sistemi di analisi.

In definitiva, è fondamentale sviluppare nuove strategie normative e tecniche per garantire una protezione efficace delle innovazioni digitali, bilanciando la tutela degli investimenti con l’interesse collettivo all’accesso e al riutilizzo dei dati.

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